Sez. U, Sentenza n. 11250 del 18/07/2003 (Rv. 565258 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Fissazione dell'udienza di discussione - Superamento del termine previsto - Estinzione del procedimento - Consenso dell'incolpato - Necessità - Termine.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
L'estinzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati - contemplata dall'art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, sostituito dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - per la comunicazione oltre il termine di un anno del decreto di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare del CSM, postula che "l'incolpato vi consenta", e, pertanto, non si verifica ove questi non abbia tempestivamente manifestato il suo consenso (il quale ha lo scopo di impedire il giudizio) prima della pronuncia da parte della sezione disciplinare del CSM.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)