diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6422 del 28/11/1988 (Rv. 460752 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DELL'ASSICURATO PER LE PRESTAZIONI DELL'INAIL - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - CAUSE - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - CAUSE.*
Stato
decisa il 1988-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460752-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DELL'ASSICURATO PER LE PRESTAZIONI DELL'INAIL - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - CAUSE - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - CAUSE.*

Mentre l'Azione dell'assicurato per conseguire le prestazioni dovute dall'Inail si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale e non soggiace alle ordinarie cause di interruzione contemplate dal codice civile ma soltanto a quelle previste specificatamente dagli artt. 104, secondo e terzo comma, e 112, quarto comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 (costituite dall'inizio dell'Azione giudiziaria o del procedimento amministrativo), invece l'Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore, per le somme pagate per quest'ultimo, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale, che abbia accertato la responsabilità civile del datore di lavoro, sia divenuta irrevocabile e tale termine prescrizionale soggiace alle regole ordinarie dettate dal codice civile, talché può essere interrotto con tutti i mezzi e le modalità previste dall'art. 2943 cod. civ. (V 3526/87, mass n 452514; (V 4175/86, mass n 446962; (V 2133/86, mass n 445315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 com. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 com. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)