Sez. L, Sentenza n. 3526 del 09/04/1987 (Rv. 452514 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE - TERMINE TRIENNALE DI PRESCRIZIONE EX ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE - DECORRENZA DEL PREDETTO TERMINE - SENTENZA N. 102 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RILEVANZA - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE - TERMINE TRIENNALE DI PRESCRIZIONE EX ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE - DECORRENZA DEL PREDETTO TERMINE - SENTENZA N. 102 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RILEVANZA - PORTATA.*
L'Azione di regresso dell'i.N.A.I.L., esperibile, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, contro il datore di lavoro civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, soggiace non al termine triennale di decadenza (come tale insuscettibile d'interruzione) previsto dall'art. 10, quinto comma, dello stesso d.P.R. per l'Azione di risarcimento accordata all'infortunato (o ai superstiti). Bensì al termine, pur esso triennale ma di prescrizione, previsto dall'ultimo comma dell'art. 112 del citato d.P.R., che è suscettibile d'interruzione secondo le regole generali degli artt. 2943 e seguenti cod. civ.. nel caso in cui nel procedimento penale a carico del datore di lavoro (o di un suo dipendente del cui operato egli debba rispondere) sia stato emesso provvedimento di archiviazione, occorre distinguere, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale anzidetto (che è suscettibile anche di sospensione), fra periodo anteriore e posteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 1981 (dichiarativa, fra l'altro, dell'illegittimità del quinto comma dell'art. 10 suddetto, "nella parte in cui non consente che, ai fini dell'Esercizio del diritto di regresso dell'i.N.A.I.L., lo accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in Sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione"); infatti, mentre nella prima ipotesi il detto termine di prescrizione decorre dal compimento della prescrizione del reato, nella seconda ipotesi, invece, la decorrenza del medesimo termine resta ancorata al provvedimento di chiusura del procedimento penale (con riguardo, nel caso di sentenza di proscioglimento, al momento in cui sia venuta meno ogni possibilità di sua impugnazione). (V 4175/86, mass n 446962; (V 2133/86, mass n 445315; (V 4976/80, mass n 408849; (V 2429/80, mass n 406144; (V 3156/80, mass n 406947; (V 2265/80, mass n 405935).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)