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Sez. 2, Sentenza n. 628 del 08/03/1971 (Rv. 350345 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - INVALIDITA DENUNCIATE IN SEDE AMMINISTRATIVA - AGGRAVAMENTO PER NATURALE SVILUPPO - VALUTAZIONE ALL'ATTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350345-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - INVALIDITA DENUNCIATE IN SEDE AMMINISTRATIVA - AGGRAVAMENTO PER NATURALE SVILUPPO - VALUTAZIONE ALL'ATTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*

Ove siasi verificato nel corso del giudizio un aggravamento delle infermita, denunziate ed accertate in Sede amministrativa, per evoluzione naturale delle medesime, detto aggravamento deve essere valutato allo scopo di individuare il livello reale della capacita di guadagno, e cio in omaggio al principio che le condizioni dell'Azione debbono sussistere al momento della decisionè in tal caso, pero, la pensione dovra decorrere dal mese successivo a quello in cui siasi verificata in concreto la condizione legittimante il diritto alla pensione. (V 1372'70, mass n 347117' 1318'70, mass n 347033).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)