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Sez. 2, Sentenza n. 1318 del 08/09/1970 (Rv. 347033 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - IN CORSO DI CAUSA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347033-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - IN CORSO DI CAUSA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*

In tema di pensione di invalidita, la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo, risolvendosi necessariamente in un limite al generale principio, enunciato nell'art 24 della Costituzione, per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti subiettivi, deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto, ferma restando la necessita di rimanere nel quadro clinico e sintomatologico delle infermita a suo tempo denunciate, ove si sia verificato un aggravamento della infermita per effetto di evoluzione di quelle medesime infermita che, secondo i canoni delle scienze sanitarie, costituiscono il naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico, il giudice, in ossequio al principio secondo il quale e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione, ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, per effetto delle suddette infermita, derivi alla capacita di guadagno. Naturalmente, se il grado di invalidita pensionabile viene a verificarsi e ad essere accertato solo nelle more del procedimento giudiziario, la pensione non potra farsi decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si siano verificate, perche e da quel momento che si e costituito lo stato di incapacita di guadagno. (Conf 460, 70 mass n 345459, 12, 70 mass n 344611, 3197, 69 mass n 343191, 3020, 69 mass n 342920, 3019, 69 mass n 342919, 2979, 69 mass n 342863, 822, 69 mass n 342621, 2822-69 mass n 342620, 806, 69 mass n 339135).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)