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Sez. 3, Sentenza n. 3979 del 04/12/1974 (Rv. 372558 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI - ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE.*
Stato
decisa il 1974-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372558-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI - ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE.*

Se e vero che la legge fallimentare (RD 16 marzo 1942 n 267) all'art 51 pone il divieto di iniziare o proseguire, una volta dichiarato il fallimento, azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento 'salva diversa disposizione di leggè, tuttavia la medesima non intende ammettere, quali eccezioni a tale divieto, soltanto quelle previste dal successivo art 53 a favore dei creditori muniti di pegno o di alcuni tipi di privilegio. Pertanto, ove leggi speciali ammettano la possibilita di procedure esecutive individuali, pur in pendenza del fallimento, esse conservano la loro validita. Conseguentemente, deve ritenersi operante la deroga posta dalla norma dell'art 206 del tu 29 gennaio 1958 n 645, la quale consente all'esattore di procedere ad esecuzione forzata anche quando il debitore di imposta sia fallito o sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)