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Sez. 1, Sentenza n. 582 del 30/01/1985 (Rv. 438795 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - FALLIMENTO DEL MUTUATARIO - PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE INDIVIDUALE PROMOSSA DALLO ISTITUTO MUTUANTE - ISTANZA DI VENDITA - AMMISSIBILITÀ - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI FALLIMENTARI DELLO STESSO BENE - AMMISSIBILITÀ - PREVALENZA DELL'ESECUZIONE INDIVIDUALE O CONCORSUALE - CRITERIO DELLA PRIORITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438795-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - FALLIMENTO DEL MUTUATARIO - PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE INDIVIDUALE PROMOSSA DALLO ISTITUTO MUTUANTE - ISTANZA DI VENDITA - AMMISSIBILITÀ - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI FALLIMENTARI DELLO STESSO BENE - AMMISSIBILITÀ - PREVALENZA DELL'ESECUZIONE INDIVIDUALE O CONCORSUALE - CRITERIO DELLA PRIORITÀ.*

A norma dell'art. 42 del R.d. 16 luglio 1905 n. 646 sul credito fondiario, la cui applicabilità è fatta salva dall'art. 51 della legge fallimentare, la sopravvenienza del fallimento del mutuatario non travolge l'esecuzione individuale che l'istituto mutuante abbia intrapreso su bene immobile, oggetto di garanzia ipotecaria, e non fa quindi venir meno il diritto dell'istituto medesimo di chiederne la vendita. Peraltro, tale diritto non esclude il concorrente diritto degli organi del fallimento di procedere alla liquidazione dello stesso bene, in quanto incluso nella massa attiva, mentre la prevalenza dell'esecuzione individuale o di quella concorsuale resta regolata dal criterio temporale della priorità dell'Esercizio dello uno o dell'altro degli indicati diritti (fermo restando, in caso di vendita in Sede fallimentare, l'Obbligo dell'immediata attribuzione all'istituto di credito fondiario delle somme spettantigli, alla stregua della prelazione che gli compete). (V 3979/74, mass n 372558; (V 770/72, mass n 356934).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)