Sez. 1, Sentenza n. 11751 del 19/09/2001 (Rv. 549313 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Giudizio relativo alla nullità del matrimonio concordatario - Giudizio relativo al divorzio - Rapporto di pregiudizialità - Esclusione - Sospensione del giudizio di divorzio in pendenza del giudizio di nullità - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
Tra il giudizio relativo alla nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, presto che trattasi di procedimenti autonomi, non solo sfocianti in decisioni di diversa natura (e con peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti nell'ordinamento italiano), ma anche aventi finalità e presupposti differenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 82, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)