Sez. 1, Sentenza n. 7865 del 09/06/2000 (Rv. 537435 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Giudizio relativo alla nullità del matrimonio o della relativa trascrizione - Giudizio relativo alla separazione - Rapporto di pregiudizialità - Esclusione - Sospensione del giudizio relativo alla separazione in pendenza del giudizio relativo alla nullità del matrimonio - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
Tra il giudizio relativo alla nullità del matrimonio civile o concordatario (ovvero concernente la nullità della relativa trascrizione), e quello riguardante la separazione personale tra i coniugi (ovvero avente ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, atteso che trattasi di procedimenti autonomi, aventi finalità e presupposti diversi e che, anche in pendenza del giudizio di nullità, i coniugi continuano ad essere trattati dalla legge come tali, seguitando il matrimonio, ancorché impugnato, a produrre i suoi effetti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)