Sez. 2, Sentenza n. 3443 del 08/11/1974 (Rv. 371964 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DISPOSITIVA - DICHIARAZIONE RAPPRESENTATIVA - CONCORDANZA - NECESSITA - MANCANZA - VALIDITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - CONTRATTI FORMALI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DISPOSITIVA - DICHIARAZIONE RAPPRESENTATIVA - CONCORDANZA - NECESSITA - MANCANZA - VALIDITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - CONTRATTI FORMALI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Nel negozio giuridico va distinta la dichiarazione precettiva o dispositiva, costituente l'elemento centrale del negozio medesimo, dalle dichiarazioni rappresentative, descrittive o enunciative; e se di regola dichiarazione dispositiva e dichiarazione rappresentativa debbono concordare, cio non toglie che, in caso in cui vi sia discordanza tra la prima e la seconda per un errore di quest'ultima, non si puo mettere in discussione la validita del negozio, sempre che sia possibile sulla base dei criteri ermeneutici posti dagli artt 1362 e segg cod civ risalire alla comune intenzione delle parti. Dall'applicazione del principio su richiamato non possono essere esclusi i contratti formali dovendo anche in questi procedersi alla ricerca della comune volonta, secondo gli artt 1362 e segg cod civ. (V 1937'64; 2794'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)