Sez. 2, Sentenza n. 3036 del 08/05/1980 (Rv. 406801 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - IN GENERE - DICHIARAZIONI DISPOSITIVE E DICHIARAZIONI RAPPRESENTATIVE - DISCORDANZA - VALIDITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - IN GENERE - DICHIARAZIONI DISPOSITIVE E DICHIARAZIONI RAPPRESENTATIVE - DISCORDANZA - VALIDITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI.*
Qualora sussista discordanza, reale o apparente, tra le dichiarazioni precettive o dispositive, che costituiscono l'elemento centrale delle singole pattuizioni negoziali, e le dichiarazioni puramente rappresentative, descrittive od enunciative, non si puo mettere in discussione la validita della pattuizione - singola o complessiva - qualora sia possibile risalire alla comune intenzione delle parti sulla base dei criteri ermeneutici posti dagli artt 1362 e seguenti cod civ. (Conf 3443/74, mass n 371964).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)