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Sez. 1, Sentenza n. 4829 del 29/09/1984 (Rv. 436756 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - SOGGETTI PASSIVI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - COMPENSI DERIVANTE DALL'UTILIZZAZIONE IN ITALIA DI MARCHI DI FABBRICA DI OPERE DELL'INGEGNO O DI INVENZIONI INDUSTRIALI CORRISPOSTI DA SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA AD IMPRENDITORE STRANIERO NON RESIDENTE (ROYALTIES) - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436756-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - SOGGETTI PASSIVI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - COMPENSI DERIVANTE DALL'UTILIZZAZIONE IN ITALIA DI MARCHI DI FABBRICA DI OPERE DELL'INGEGNO O DI INVENZIONI INDUSTRIALI CORRISPOSTI DA SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA AD IMPRENDITORE STRANIERO NON RESIDENTE (ROYALTIES) - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE.*

I compensi corrisposti ad un imprenditore commerciale per l'utilizzazione di marchi di fabbrica, di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali (royalties) non sono inquadrabili né fra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in considerazione della qualità di imprenditore del percipiente, né fra i redditi diversi di cui agli artt. 19 n. 6 e 77, comma secondo, dello stesso d.P.R., i quali presuppongono l'occasionalità della loro produzione, ma costituiscono una componente del reddito d'impresa, con la conseguenza che, qualora detti compensi siano percepiti da un'impresa straniera priva di stabile organizzazione in Italia, la loro tassabilità, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897, deve essere esclusa, tanto ai fini dell'IRPEF, quanto ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'originario testo dell'art. 19 n. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. (Conf 7184/83, mass n 431790).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 22, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 3, DPR 30/12/1980 num. 897 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)