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Sez. 1, Sentenza n. 2572 del 11/04/1986 (Rv. 445658 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - SOGGETTI PASSIVI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - ROYALTIES - CORRESPONSIONE DA PARTE DI SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA AD IMPRENDITORE STRANIERO NON RESIDENTE E SFORNITO DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445658-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - SOGGETTI PASSIVI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - ROYALTIES - CORRESPONSIONE DA PARTE DI SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA AD IMPRENDITORE STRANIERO NON RESIDENTE E SFORNITO DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE.*

I compensi corrisposti ad un imprenditore commerciale per l'utilizzazione di marchi di fabbrica o di commercio, di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali o simili (cosiddette royalties), nella disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 istitutiva dell'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), non sono inquadrabili né fra i redditi di lavoro autonomo (art. 49), in considerazione dell'indicata qualità d'imprenditore del percipiente, né fra i redditi diversi (artt. 19 n. 6 e 77 secondo comma), del tipo di quelli derivanti dalla concessione in uso di beni mobili, che presuppongono l'occasionalità della loro produzione, ma costituiscono una componente del reddito d'impresa (art. 51). Pertanto, qualora detti compensi siano percepiti da un'impresa straniera priva di stabile organizzazione in Italia, la loro tassabilità deve essere esclusa, tanto ai fini dell'IRPEF, quanto ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR (in forza dei rinvii al citato decreto contenuti nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 e nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, istitutivi, rispettivamente, di dette ultime imposte), in forza dell'espressa previsione contenuta nello art. 19 n. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973, e per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897, che ha modificato tale norma nel senso della tassazione delle royalties anche se corrisposte ad impresa straniera non avente stabile organizzazione in Italia. (Conf 6374/85, mass n 443462; (Conf 4176/85, mass n 441682; (Conf 1626/85, mass n 439608; (Conf 4829/84, mass n 436756; (Conf 3180/84, mass n 435223; (Conf 3178/84, mass n 435221; (contra 3931/81, mass n 414586).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 22, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 3 CORTE COST., DPR 30/12/1980 num. 897 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)