Sez. 2, Sentenza n. 2192 del 11/11/1969 Ud. (dep. 27/02/1970) Rv. 114089 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO -MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MOTIVI CONCERNENTI STATUIZIONI NON DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO -MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MOTIVI CONCERNENTI STATUIZIONI NON DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
Il ricorso per Cassazione non e proponibile per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che esorbitino dai limiti entro i quali il procedimento fu devoluto al giudice di appello nelle parti o sui punti non investiti con la proposizione dell'appello, la sentenza del giudice di prima istanza acquista autorita di cosa giudicata. (V 112340, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)