Sez. 6, Sentenza n. 1444 del 20/11/1970 Ud. (dep. 04/02/1971) Rv. 116558 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MOTIVI CONCERNENTI STATUIZIONI NON DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - MOTIVI CONCERNENTI STATUIZIONI NON DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
Il ricorso per Cassazione non e proponibile per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che esorbitino dai limiti entro i quali il procedimento fu devoluto al giudice di appellò nelle parti o sui punti non investiti con la proposizione dell'appello, la sentenza del giudice di prima istanza acquista autorita di cosa giudicata. (Conf 114089, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)