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Sez. L, Sentenza n. 14030 del 26/07/2004 (Rv. 574970 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Notifica dell'atto introduttivo del giudizio - Prova - Relazione di notifica - Necessità - Attestazione del primo giudice nel verbale di udienza della produzione e verifica della relata - Sufficienza - Limiti - Vaglio da parte del giudice di appello in ordine alla validità e della notifica - Necessità.
Stato
decisa il 2004-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574970-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

La prova della notificazione è data solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notifica, della data di questa e della persona cui la copia è stata consegnata; a tal fine non è sufficiente che il primo giudice abbia attestato nel verbale di udienza l'avvenuta produzione e verifica della relata, perché il verbale di udienza fa piena prova (art. 2700 cod. civ.) dei fatti (la produzione e la verifica) che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, ma non della validità del documento, trattandosi di un mero giudizio che come ogni altra valutazione del primo giudice, deve poter essere vagliato dal giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)