Sez. L, Sentenza n. 1337 del 09/02/1998 (Rv. 512415 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Mancanza - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Prova - Oggetto - Relata di notifica - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE
La prova della notificazione è data solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notifica, della data di questa e della persona cui la copia è stata consegnata, senza possibilità per il giudice di desumere i predetti elementi (ed in particolare la data) da diversa fonte di prova; ne consegue che la parte interessata ad eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine breve per impugnare, deve provare l'intervenuta notifica della sentenza e la data di essa con la produzione dell'unico atto idoneo a fornire tale prova, dovendosi, in mancanza, ritenere inesistente la notifica della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)