Sez. 1, Sentenza n. 16654 del 11/02/2013 Cc. (dep. 12/04/2013) Rv. 255688 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Sospensione misure alternative - Convocazione delle parti - Necessità - Esclusione - Revoca - Omissione della notifica dell'avviso dell'udienza camerale - Nullità.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - DECISIONE
Il provvedimento di sospensione delle misure alternative ai sensi dell'art. 51 ter Ord. Pen. per la sua natura formale di decreto e per il suo carattere cautelare e transitorio, non richiede la preventiva convocazione delle parti, ma l'omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della misura.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)