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Sez. 1, Sentenza n. 16654 del 11/02/2013 Cc. (dep. 12/04/2013) Rv. 255688 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Sospensione misure alternative - Convocazione delle parti - Necessità - Esclusione - Revoca - Omissione della notifica dell'avviso dell'udienza camerale - Nullità.
Stato
decisa il 2013-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255688-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - DECISIONE

Il provvedimento di sospensione delle misure alternative ai sensi dell'art. 51 ter Ord. Pen. per la sua natura formale di decreto e per il suo carattere cautelare e transitorio, non richiede la preventiva convocazione delle parti, ma l'omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della misura.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)