diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6009 del 13/12/1994 Cc. (dep. 27/02/1995) Rv. 200547 - 01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Decisione | Benefici penitenziari - Sospensione cautelativa - Decisione sulla revoca - Termini - Decorrenza - Dalla ricezione di "tutti" gli atti da parte del Tribunale.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200547-01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Decisione

Il termine di trenta giorni "dalla ricezione degli atti" entro il quale deve intervenire, ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen., la decisione del tribunale circa la revoca dei benefici penitenziari una volta che il magistrato di sorveglianza ne abbia disposto la sospensione cautelativa, decorre dall'arrivo presso il Tribunale di Sorveglianza di tutti gli atti relativi al procedimento, e dunque anche di quello con il quale si dà comunicazione dell'ingresso del condannato nell'istituto penitenziario in esecuzione del decreto di sospensione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)