Sez. 5, Sentenza n. 27711 del 11/12/2013 (Rv. 629501 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Violazione di norme finanziarie - Processo verbale redatto ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4 del 1923 - Contenuto - Necessità delle contestazioni - Esclusione - Contestazioni liberamente desumibili dalla amministrazione finanziaria.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)
In tema di violazione di norme finanziarie (nella specie, in materia di IVA), il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dall'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 24, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)