diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 31120 del 29/12/2017 (Rv. 646575 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | - Violazione di norme finanziarie - Processo verbale redatto ai sensi dell'art. 24 della l. n. 4 del 1929 - Contenuto - Necessità delle contestazioni - Esclusione - Contestazioni liberamente desumibili dalla amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 2017-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646575-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di violazione di norme finanziarie (nella specie, in materia di IVA), il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dall'art. 24 della l. n.4 del 1929, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 24, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)