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Sez. 2, Sentenza n. 4632 del 21/05/1987 (Rv. 453305 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - CONTRARIA PREVISIONE DEL TITOLO - INESISTENZA DEL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1987-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453305-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - CONTRARIA PREVISIONE DEL TITOLO - INESISTENZA DEL DIRITTO.*

L'art. 1127 primo comma cod. civ., nel consentire al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, ovvero al proprietario esclusivo del lastrico solare, di elevare "nuovi piani" o "nuove fabbriche", contempla, con riguardo ad entrambe le ipotesi, la contraria previsione del titolo, con la conseguenza che questo ultimo (nella specie, regolamento condominiale di tipo contrattuale) può legittimamente vietare anche l'aggiunta di manufatti a quelli preesistenti all'ultimo piano (nella specie, veranda di chiusura di lastrico "terrazzato" a livello).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)