Sez. L, Sentenza n. 302 del 20/01/1977 (Rv. 383836 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE - ELIMINAZIONE PER EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 20, COMMA PRIMO LETTERA C) DEL DPR N 488 DEL 1968.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE - ELIMINAZIONE PER EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 20, COMMA PRIMO LETTERA C) DEL DPR N 488 DEL 1968.*
Per effetto della sentenza 28 aprile 1976, n 97, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il primo comma, lettera C), dell'art 20 del DPR 27 aprile 1968, n 488, nella parte in cui non prevedeva che la pensione di anzianita fosse equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compisse l'eta stabilita per il pensionamento di vecchiaia, limitatamente al periodo 1 maggio 1968-1 maggio 1969, deve ritenersi venuto meno anche per la pensione di anzianita il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, sempreche concorrano le condizioni di legge.*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)