diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2565 del 19/04/1980 (Rv. 406302 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI ANZIANITA - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE DI ANZIANITA E PENSIONE DI VECCHIAIA - EQUIPARAZIONE EX SENTENZA CORTE COST N 97 DEL 1976 - CONSEGUENZE - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITA E RETRIBUZIONE - SOPPRESSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406302-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI ANZIANITA - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE DI ANZIANITA E PENSIONE DI VECCHIAIA - EQUIPARAZIONE EX SENTENZA CORTE COST N 97 DEL 1976 - CONSEGUENZE - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITA E RETRIBUZIONE - SOPPRESSIONE.*

Per effetto della sentenza 28 aprile 1976 n 97, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il primo comma, lettera C) dell'art 20 del DPR 27 aprile 1968 n 488, nella parte in cui non prevedeva che la pensione di anzianita fosse equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compisse l'eta stabilita per il pensionamento di vecchiaia, limitatamente al periodo 1 maggio 1968 - 1 maggio 1969, deve ritenersi venuto meno anche per la pensione di anzianita il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, sempreche concorrano le condizioni di legge. (V 1328/79, mass n 397594; (Conf 302/77, mass n 383836).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 13, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 14, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)