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Sez. 2 - , Sentenza n. 1867 del 25/01/2018 (Rv. 647085 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale di beni mobili - Convenzione di Vienna – Rapporto con norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti – Applicabilità della prima - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647085-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da vendita internazionale, tra le parti contraenti deve farsi riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell’11 aprile 1980 (resa esecutiva con la l. n. 765 del 1985), che, dettando una disciplina sostanziale uniforme, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato degli Stati contraenti, poiché il diritto materiale uniforme ha carattere di specialità, in quanto risolve direttamente il problema della regolamentazione della fattispecie, evitando il doppio passaggio consistente nell'individuazione del diritto applicabile e, quindi, nell’applicazione dello stesso, in conformità alle regole del diritto internazionale privato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il richiamo all’applicazione della legge tedesca operato dalle parti sugli ordini d’acquisto, non fosse idoneo ad escludere l’operatività della Convenzione che costituisce parte integrante dell’ordinamento della Repubblica Federale tedesca).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 1, Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 6, Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 7, Legge 11/12/1985 num. 765, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)