Sez. U, Ordinanza n. 2983 del 15/02/2005 (Rv. 579027 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale di beni mobili - Convenzione di Vienna - Portata - Norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti - Rilevanza ai fini di individuare la disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da vendita internazionale, nel procedere all'individuazione del luogo di adempimento non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme di conflitto del giudice adito, ma può farsi direttamente riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili 11 aprile 1980 (resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985, n. 765), che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti (cfr. art. 1 e art. 7, secondo comma, della Convenzione), le quali sono, pertanto, irrilevanti ai fini di individuare la disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1985 num. 765
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)