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Sez. L, Sentenza n. 433 del 23/01/1986 (Rv. 444041 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZA DEL LAVORATORE PROTRATTA SENZA GIUSTIFICAZIONE PER UN TEMPO SUPERIORE A QUELLO CONTRATTUALMENTE PREVISTO - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICARE LE CAUSE DELLE ASSENZE - VALUTAZIONE EX ART. 1218 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444041-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZA DEL LAVORATORE PROTRATTA SENZA GIUSTIFICAZIONE PER UN TEMPO SUPERIORE A QUELLO CONTRATTUALMENTE PREVISTO - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICARE LE CAUSE DELLE ASSENZE - VALUTAZIONE EX ART. 1218 COD. CIV. - NECESSITÀ.*

Il protrarsi dell'assenza del lavoratore senza giustificazione per un tempo superiore a quello contrattualmente previsto non è sufficiente a configurare una giusta causa di licenziamento, dovendo il datore di lavoro tener conto delle giustificazioni che escludano una preordinata o dolosa inadempienza, sicché nel caso di carcerazione preventiva del lavoratore - ancorché la contrattazione collettiva (applicabile al rapporto) faccia Obbligo al lavoratore di comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni causa di assenza - l'inosservanza di tale Obbligo ai fini della conseguente prevista sanzione del licenziamento del lavoratore, deve essere valutata secondo i criteri ex art. 1218 cod. civ. in relazione alla volontà di non adempiere del lavoratore, da giudicare alla stregua dei principi della buona fede e, quindi, tenendo conto delle circostanze obiettive ed apprezzabili per escludere il deliberato proposto o almeno la colpa grave. (V 5558/82, mass n 423297).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)