Sez. L, Sentenza n. 5558 del 25/10/1982 (Rv. 423297 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INADEMPIENZA DEL LAVORATORE - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - MANCANZA DEL DIPENDENTE RISULTANTE GIUSTIFICATA DA ELEMENTI ACQUISITI SUCCESSIVAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INADEMPIENZA DEL LAVORATORE - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - MANCANZA DEL DIPENDENTE RISULTANTE GIUSTIFICATA DA ELEMENTI ACQUISITI SUCCESSIVAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
La gravità dell'inadempienza del lavoratore, idonea a legittimarne il licenziamento, deve essere accertata nella sua concretezza ed obiettività e non già alla stregua della valutazione soggettiva datane dal datore di lavoro, specialmente se questa sia frutto di una incompleta conoscenza delle circostanze di fatto dell'inadempienza stessa. Pertanto, anche alla stregua del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), il licenziamento deve essere caducato allorché la Mancanza del lavoratore, già posta a base del provvedimento risolutivo del rapporto, risulti giustificata da elementi acquisiti successivamente e precedentemente ignorati dal datore di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)