Sez. L, Sentenza n. 128 del 09/01/2003 (Rv. 559517 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Accertamento di un' infermità in percentuale non indennizzabile - Rigetto della domanda di rendita - Utilizzabilità dell'accertamento nella percentuale riscontrata, ancorché inferiore all'11 per cento, al fine di costituzione di rendita unica - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di rendita per malattia professionale, l'accertamento (contenuto in sentenza di rigetto della relativa domanda) di una infermità in percentuale non indennizzabile (nella specie l'8 per cento non può essere utilizzato al fine di ottenere l'unificazione con rendita già in godimento, atteso, che il giudicato di rigetto fa stato solo in ordine alla circostanza che la patologia lamentata non raggiunge la soglia prevista dell'11 per cento, restando irrilevante quale sia la percentuale in concreto riscontrata, ed attesa altresì l'inammissibilità di azioni di mero accertamento di infermità inferiori all'11 per cento, onde, al fine dell'unificazione della rendita, è necessario procedere ad un nuovo accertamento della percentuale relativa all'infermità dedotta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)