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Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 27/03/1996 (Rv. 496626 - 01)

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Potere del giudice di ordinare d'ufficio un'ispezione su documenti - Limiti.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496626-01

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - IN GENERE

Ogni qualvolta la parte abbia la possibilità di richiedere l'esibizione dei documenti che interessano, ai sensi degli artt. 210 e seguenti cod. proc. civ. (in relazione all'art. 2711, secondo comma, cod. civ.), questo è sufficiente ad escludere che il giudice possa disporre del potere d'ordinare d'ufficio un'ispezione avente ad oggetto quei medesimi documenti, atteso che l'ordine d'ispezione ex art. 118 cod. proc. civ. rientra tra i poteri d'ufficio del giudice, il cui esercizio è perciò stesso logicamente subordinato alla mancanza di idonei mezzi dei quali possa avvalersi la parte sulla quale grava l'onere della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)