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Sez. 1, Sentenza n. 3260 del 16/04/1997 (Rv. 503712 - 01)

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Ispezione su documenti - Ammissibilità - Limiti - Scritture contabili dell'imprenditore - Ordine di esibizione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503712-01

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - IN GENERE

L'ispezione è prevista dal legislatore del processo al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione - in funzione di un'esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto di indispensabilità - di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, ed è affidata al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi in via di eccezionalità. Tra le "cose", di cui può chiedersi l'ispezione, rientrano in sè stessi anche i documenti, ma se la legge prevede l'acquisizione al processo con un determinato mezzo istruttorio, è a questo che occorre fare ricorso e, poiché in tema di esibizione sono menzionate come oggetto di essa le scritture contabili dell'imprenditore (art. 2711 cod. civ. e art. 212 cod. proc. civ.), di queste è ammissibile soltanto l'esibizione quale mezzo di acquisizione di tale prova documentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Civ. art. 2711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)