Sez. 5, Sentenza n. 21155 del 31/10/2005 (Rv. 586037 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Deduzione delle spese - Principio di competenza - Momento di acquisizione del documento giustificativo del costo - Rilevanza - Esclusione - Ragione - Deroga al principio - Incertezza sull'esistenza o indeterminabilità oggettiva della spesa - Rimborso di spese di trasferta - Presupposti per la deroga - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito d'impresa, il principio di competenza, stabilito dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prescinde dal momento nel quale il documento giustificativo del costo viene acquisito o viene esibito, giacché, se si ritenesse il contrario, si verrebbe a collegare, inammissibilmente, l'imputabilità del costo non a fatti oggettivi e ad effetti ben precisi, individuabili nel tempo alla stregua della norma, ma alla volontà di soggetti che avrebbero la possibilità di fornire il documento rappresentativo del costo nel momento più opportuno, a seconda della convenienza. Il citato art. 75 consente una deroga solo per le ipotesi nelle quali nel periodo di competenza "non sia ancora certa l'esistenza" delle spese o il loro ammontare non sia "determinabile in modo obiettivo": ipotesi, queste, che non si configurano nel caso del rimborso di spese di trasferta, le quali vengono ad esistenza in tutte le loro componenti nel momento in cui la trasferta si compie, sicché l'esibizione della relativa documentazione costituisce solo un fatto di prova, non rilevante sul piano della oggettiva determinazione della spesa. (Nella specie, la società ricorrente aveva imputato il rimborso di spese di trasferta all'esercizio successivo a quello in cui le trasferte erano avvenute, assumendo che alla chiusura dell'esercizio di competenza il relativo costo non era certo né oggettivamente determinabile, giacché la nota per il rimborso delle spese era stata presentata solo successivamente).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)