Sez. 5, Sentenza n. 16819 del 30/07/2007 (Rv. 601019 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Costi deducibili - Imputazione - Principio di competenza - Deroghe - Indeterminabilità del costo - Configurabilità - Ritardo nell'emissione della fattura - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
L'indeterminabilità delle componenti negative del reddito d'impresa che, ai sensi dell'art. 75, comma primo, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344), consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti vanno imputate all'esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive, la cui indicazione è posta a carico del contribuente al quale incombe l'onere di fornire la prova della certezza e determinabilità delle componenti negative del reddito.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)