Sez. 2, Sentenza n. 1162 del 09/05/1969 Ud. (dep. 14/10/1969) Rv. 112952 - 01
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA DELLA FIRMA DI UNO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO GIUDICANTE -NULLITA - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA DELLA FIRMA DI UNO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO GIUDICANTE -NULLITA - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
Poiche la sottoscrizione della sentenza da parte dei componenti del collegio giudicante attiene soltanto alla perfezione formale del documento e non e sottoposta ad alcun termine, la Mancanza della firma di uno dei giudici non costituisce nullita assoluta, ma semplicemente nullita relativa. (Conf 111420, 111419, 110919, anno 1969, ed ivi citate contra 111517, anno 1969 104406, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)