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Sez. U, Sentenza n. 4 del 22/03/1969 Ud. (dep. 26/05/1969) Rv. 111420 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITA(QUESTIONI DI) - SENTENZA NULLA PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1969-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111420-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITA(QUESTIONI DI) - SENTENZA NULLA PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*

In caso di nullita della sentenza di primo grado per mancata sottoscrizione da parte di uno o piu o tutti i componenti del collegio, il giudice di appello, in applicazione dell'art.522 comma terzo cod.proc. pen., deve limitarsi a dichiarare la nullita della sentenza quale elaborato-motivazione, procedendo oltre nel giudizio di secondo grado con riferimento alla sentenza-decisione impugnata, rappresentata dal dispositivo regolarmente pronunciato in udienza dal giudice di primo grado. (V.110443, anno 1969 107723, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 522 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)