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Sez. 5, Ordinanza n. 15887 del 06/06/2024 (Rv. 671286-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società di persone - Accertamento di utili non iscritti in bilancio - Imputazione pro quota dei redditi a ciascun socio - Percezione effettiva - Irrilevanza - Socio accomandante - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671286-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In caso di accertamento a carico di una società di persone di utili non iscritti in bilancio, la previsione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, per cui i redditi delle società di persone sono imputati pro quota a ciascun socio indipendentemente dall'effettiva percezione, opera anche per il socio accomandante, il quale è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali condotti nei confronti della società e ha diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società, sicché il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Civ. art. 2261

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)