Sez. 2, Sentenza n. 8610 del 11/04/2014 (Rv. 630631 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DEMANIO PUBBLICO - IN GENERE | Immobili statali d'interesse culturale - Inalienabilità - Fondamento - Fattispecie.
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DEMANIO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 823 cod. civ., sancendo l'inalienabilità assoluta degli immobili statali d'interesse culturale, ha abrogato l'art. 24 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che ne consentiva l'alienazione previa autorizzazione ministeriale. (Nella fattispecie, anteriore al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali", la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso avverso la declaratoria di appartenenza al demanio dello Stato di alcuni vani del Palazzo Reale di Genova, rivendicati dalla Regione Liguria, altresì chiarendo che il demanio culturale esula dal "federalismo demaniale", di cui al d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 8220 com. 2, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/05/2010 num. 85 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)