Sez. U, Sentenza n. 898 del 06/04/1966 (Rv. 321785 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E CULTURALE - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI DISPOSIZIONE - INALIENABILITA E IMPRESCRITTIBILITA.*
DEMANIO - DEMANIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E CULTURALE - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI DISPOSIZIONE - INALIENABILITA E IMPRESCRITTIBILITA.*
L'art. 822 cod.civ., includendo fra i beni del Demanio pubblico gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico se appartenenti allo stato, e l'art. 824 cod. civ., assoggettando al regime del Demanio gli stessi beni in quanto siano delle provincie o dei comuni, hanno conferito ad essi una condizione giuridica particolare, diversa da quella risultante dalla legge speciale 2 giugno 1939 n. 1089 che prevedeva un regime ispirato al criterio della semplice indisponibilita -artt.23 e 24 l. cit.-. A seguito dell'entrata in vigore del codice civile, quindi, detti beni hanno acquistato natura demaniale divenendo assolutamente inalienabili ed inusucapibili e soggetti alle regole di amministrazione e di tutela giuridica caratteristiche della proprieta pubblica. -restando impregiudicato se l'inizio della demanialita sia condizionato al riconoscimento dello interesse storico, archeologico od artistico dell'immobile, pur nei riguardi dei beni dello stato, e se tale inizio possa diversamente stabilirsi a seconda che l'immobile appartenesse gia allo stato al momento dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, senza che fosse intervenuto il riconoscimento dello interesse, ovvero pervenisse allo stato successivamente in forza di un negozio traslativo in cui potesse ritenersi implicito il riconoscimento stesso-. *
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 24 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 23, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)