diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 22264 del 02/11/2010 (Rv. 614726 - 01)

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO | Rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'armatore per le sole obbligazioni contrattuali - Sussistenza - Conseguenze - Rimborso di somme corrisposte per il salvataggio della nave - Controversia relativa - Legittimazione processuale passiva del raccomandatario - Sussistenza - Richiesta di soccorso proveniente dal comandante della nave - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614726-01

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO

L'agente raccomandatario è, ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. nav., rappresentante dell'armatore, sia dal punto di vista sostanziale, che da quello processuale, per tutte le obbligazioni contrattuali inerenti la gestione della nave e del trasporto, ma non per le obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti illeciti compiuti dagli ausiliari dell'armatore stesso. Ne consegue che detto agente è processualmente legittimato nell'azione contro di lui promossa dal proprietario delle merce trasportata e dalla sua compagnia di assicurazione con riferimento all'inadempimento dell'armatore e, segnatamente, per il rimborso di somme di denaro dagli attori corrisposte a chi ha prestato salvataggio alla nave in occasione di un sinistro, restando irrilevante la circostanza che il soccorso sia stato richiesto dal comandante della nave e non già dallo stesso raccomandatario.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 287, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)