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Sez. 1, Sentenza n. 8167 del 09/09/1996 (Rv. 499527 - 01)

ASSISTENZA E SALVATAGGIO (DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE) - IN GENERE | Debito verso i soccorritori per il compenso di assistenza o salvataggio - Solidarietà passiva tra l'armatore ed i singoli interessati al carico - Limiti.
Stato
decisa il 1996-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499527-01

ASSISTENZA E SALVATAGGIO (DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE) - IN GENERE

In tema di assistenza e salvataggio della nave - al di fuori dell'ipotesi in cui l'armatore abbia stipulato un contratto di soccorso in nome proprio o il comandante abbia stipulato un analogo contratto in nome e per conto dell'armatore da lui rappresentato - vanno distinte, nell'entità totale del debito dell'armatore per le spese di soccorso, due componenti: una costituita dall'obbligazione remuneratoria correlata al soccorso della nave, della quale egli solo è tenuto a rispondere; un'altra, rappresentata dal coacervo delle obbligazioni remuneratorie inerenti al carico, in relazione alla quale concorrono la responsabilità dell'armatore, da una parte, e le responsabilità tra loro distinte e separate degli aventi diritto alle cose trasportate, dall'altra. In relazione alla seconda componente trova applicazione, in ordine a ciascuno dei rapporti configurabili tra l'armatore ed i singoli interessati al carico, il criterio della solidarietà tra i condebitori, ricorrendo i presupposti dell'identità della prestazione e dell'insorgenza dell'obbligazione dal medesimo fatto giuridico o da fattispecie diverse, ma tra loro collegate da un nesso che le fa configurare come un complesso unitario. Resta, invece, esclusa la solidarietà tra i diversi interessati alle merci, nei rapporti interni tra loro, attesa l'indipendenza e la non comunicabilità delle loro rispettive posizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Navig. art. 469, Cod. Navig. art. 479, Cod. Navig. art. 491, Cod. Navig. art. 497, Cod. Navig. art. 552, Cod. Navig. art. 561

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)