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Sez. 3, Sentenza n. 1079 del 28/05/1965 (Rv. 312086 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - APPALTO DI MERE PRESTAZIONI DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1965-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312086-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - APPALTO DI MERE PRESTAZIONI DI LAVORO - CONDIZIONI.*

In tema di divieto di intermediazione ed interposizione, sotto qualsiasi Forma, nelle prestazioni di lavoro, di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, per l'applicazione del terzo comma di tale norma - il quale dispone che e considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni Forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante - e sufficiente l'obiettivo accertamento dell'appartenenza dei mezzi di organizzazione e di produzione, specificati dalla norma nei tre elementi del capitale, delle macchine e delle attrezzature.*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)