Sez. L, Sentenza n. 2580 del 05/05/1979 (Rv. 398916 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - IMPIEGO DI CAPITALI, MACCHINE E ATTREZZATURE DELL'APPALTANTE DA PARTE DEL SOGGETTO INTERPOSTO - PSEUDO APPALTO ILLECITO - CONFIGURABILITA - MANCANZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AD IMPRESA DEL SOGGETTO INTERPOSTO - PRESUNZIONE ASSOLUTA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - IMPIEGO DI CAPITALI, MACCHINE E ATTREZZATURE DELL'APPALTANTE DA PARTE DEL SOGGETTO INTERPOSTO - PSEUDO APPALTO ILLECITO - CONFIGURABILITA - MANCANZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AD IMPRESA DEL SOGGETTO INTERPOSTO - PRESUNZIONE ASSOLUTA.*
L'art 1 terzo comma della legge n 1369 del 1960, che vieta lo appalto di mere prestazioni di lavoro, ha stabilito che ogni qualvolta il soggetto interposto impieghi capitali, macchine e attrezzature dell'appaltante, anche quando per il loro uso venga corrisposto un compenso, si ha pseudo appalto illecito, attribuendo alla provenienza dei tre elementi concorrenti efficacia di presunzione assoluta circa la Mancanza di autonoma organizzazione ad impresa del soggetto interposto. (V 1079/65, mass n 312086; (V 896/65, mass n 311733; (V 120/63, Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)