Sez. 6, Sentenza n. 8417 del 10/04/1985 Ud. (dep. 02/10/1985) Rv. 170529 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - CONIUGI SEPARATI - MANCATO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DAL TRIBUNALE A FAVORE DI FIGLI MINORI - MEZZI DI SUSSISTENZA EROGATI DALL'ALTRO CONIUGE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONE: AUTONOMIA ECONOMICA DEL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI MINORI.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - CONIUGI SEPARATI - MANCATO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DAL TRIBUNALE A FAVORE DI FIGLI MINORI - MEZZI DI SUSSISTENZA EROGATI DALL'ALTRO CONIUGE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONE: AUTONOMIA ECONOMICA DEL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI MINORI.*
In tema di sottrazione agli obblighi di assistenza inerente alla potestà parentale sui figli minori concretantesi nell'omesso versamento alla moglie separata di quanto disposto dal tribunale nella causa di separazione, l'eventuale esclusione della penale responsabilità è pur sempre condizionata alla circostanza che l'altro coniuge, genitore anch'egli dei minori, sia in grado di provvedere compiutamente alla loro necessità con le sue ordinarie risorse economiche. Ne consegue che deve ritenersi responsabile del reato sopra indicato l'agente che ometta di adempiere a quanto stabilito dal tribunale in Sede di separazione se il coniuge beneficiario abbia provveduto al mantenimento dei figli, dopo essere stato costretto ad accettare il concreto aiuto dei propri familiari per sollevare, almeno in parte, i figli stessi dallo stato di bisogno. (V mass n 168857; (V mass n 166833; (V mass n 164484).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)