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Sez. 6, Sentenza n. 3917 del 06/02/1985 Ud. (dep. 24/04/1985) Rv. 168857 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - A FIGLIO MINORE - MEZZI DI SUSSISTENZA EROGATI DA TERZI COOBBLIGATI O NON COOBBLIGATI - STATO DI BISOGNO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168857-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - A FIGLIO MINORE - MEZZI DI SUSSISTENZA EROGATI DA TERZI COOBBLIGATI O NON COOBBLIGATI - STATO DI BISOGNO - CONFIGURABILITÀ.*

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella ipotesi di cui al n. 2 del secondo comma dell'art. 570 cod. pen. è escluso quando il soggetto passivo non versi in stato di bisogno sempre che quest'ultimo possa provvedere da solo al proprio sostentamento. Pertanto il fatto che il figlio minore abbia ricevuto da terzi, coobbligati o non coobbligati, i mezzi di sussistenza per le più urgenti necessità non esclude la responsabilità del genitore obbligato, in quanto tale sostituzione costituisce prova dello stato di bisogno in cui versa il minore. (Conf mass n 164484; (Conf mass n 166833).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)