Sez. L, Sentenza n. 2286 del 15/04/1982 (Rv. 420165 - 01)
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE - PERSONALE REGIONALE - IN GENERE - DIVIETO DI NUOVE ASSUNZIONI EX ARTT. 6 E 7 DELLA LEGGE REG. SIC. N. 14 DEL 1958 - RAPPORTI DI NATURA PRIVATISTICA - INCLUSIONE.*
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE - PERSONALE REGIONALE - IN GENERE - DIVIETO DI NUOVE ASSUNZIONI EX ARTT. 6 E 7 DELLA LEGGE REG. SIC. N. 14 DEL 1958 - RAPPORTI DI NATURA PRIVATISTICA - INCLUSIONE.*
Il divieto di nuove assunzioni presso gli uffici della regione Sicilia e degli enti locali da questa comunque dipendenti o vigilati, adibito dagli artt. 6 e 7 della legge regione Sicilia 7 maggio 1958 n. 14, va riferito alla Costituzione sia di rapporti di pubblico impiego che di rapporti d'impiego di natura privatistica, attese la lettera della legge e la ratio (contenimento della spesa pubblica) della medesima.*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 6, Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)