Sez. 3, Sentenza n. 6022 del 29/05/1995 (Rv. 492545 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura notarile di carattere generale anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata e priva di ogni riferimento alla impugnazione da proporsi - Inidoneità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La procura, da rilasciarsi all'avvocato per la proposizione del ricorso per cassazione, oltre che antecedente alla notificazione del medesimo e successiva alla pubblicazione del provvedimento impugnato deve rivestire carattere speciale con indicazione della specifica impugnazione che deve essere effettuata e del provvedimento da impugnarsi. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato munito di una procura notarile, di carattere generale rilasciata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza impugnata e priva di ogni riferimento all'impugnazione da proporsi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)