Sez. 3, Sentenza n. 27724 del 16/12/2005 (Rv. 585987 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura generale alle liti conferita prima della pubblicazione della sentenza - Requisito della specialità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., carattere speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare; essa è, conseguentemente, invalida se rilasciata in data anteriore alla suddetta sentenza, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso formulato, ha rilevato che il difensore del ricorrente aveva richiamato espressamente, nell'epigrafe dello stesso ricorso, la procura, priva oltretutto di data, che era stata rilasciata nel foglio che conteneva la relazione della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità - e, perciò, anche in un atto non contemplato espressamente dall'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. - eseguita in data antecedente all'emissione della sentenza impugnata e che il medesimo difensore aveva già utilizzato nei precedenti gradi di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)