Sez. 5, Sentenza n. 6523 del 22/12/2015 Cc. (dep. 17/02/2016) Rv. 266257 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Partecipazione del proposto a distanza - Istanza di consulto telefonico con il proprio difensore - Rigetto - Nullità a regime intermedio - Termini di deduzione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di partecipazione a distanza nel procedimento di prevenzione, il rigetto dell'istanza del proposto preordinata a consultarsi riservatamente, tramite collegamento telefonico, con il proprio difensore, viola il disposto dell'art.146, comma quarto, disp. att. cod. proc. pen., integrando una nullità a regime intermedio, la quale, quando la parte vi abbia assistito, deve essere eccepita, nell'immediatezza del suo verificarsi, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)