Sez. 1, Sentenza n. 28548 del 10/04/2008 Ud. (dep. 10/07/2008) Rv. 241195 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI | Udienza preliminare - Partecipazione dell'imputato a distanza - Disciplina - Tipologie di violazione - Relativa legittimazione a eccepire le violazioni - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI
La disciplina della partecipazione all'udienza a distanza prescrive, da un lato, che sia assicurata in ogni momento l'effettiva partecipazione di ogni singolo imputato all'udienza, attraverso la visione dell'aula e l'ascolto di quanto ivi viene detto, e, dall'altro, che a tutti gli imputati siano consentiti il reciproco controllo e la possibilità di interagire quando esigenze processuali o di difesa lo impongano; di conseguenza, qualunque imputato è legittimato a dolersi del secondo tipo di violazione, qualora il difetto del collegamento audiovisivo abbia pregiudicato le sue esigenze di difesa, mentre legittimato a dolersi del primo tipo di violazione è solo l'imputato al quale non sia stato consentito, integralmente o in modo soddisfacente, il collegamento audiovisivo. (Nel caso di specie, la S.C. non ha accolto l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare sollevata da un imputato, in difetto di prospettazione di violazione di proprie esigenze difensive, con riferimento al collegamento audiovisivo di un altro imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)