Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 08/11/1966 Ud. (dep. 03/05/1967) Rv. 104073 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - APPLICAZIONE DI GIUDICI AGGIUNTI AD UNA SEZIONE DI TRIBUNALI - NULLITA - ESCLUSIONE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - APPLICAZIONE DI GIUDICI AGGIUNTI AD UNA SEZIONE DI TRIBUNALI - NULLITA - ESCLUSIONE.*
L'applicazione di giudici aggiunti ad una Sezione di tribunale non e in contrasto con l'ordinamento giudiziario (artt 46 e 97) e pertanto e da escludersi la sussistenza della nullita prevista dall'art 185 n 1 cod proc pen nel caso in cui il collegio venga integrato, a seguito di motivato provvedimento del Presidente del tribunale, da giudici di altra Sezione. (V, in senso contrastante per il caso di pluralita di giudici supplenti di altre Sezioni, 103182, anno 1967, 103022, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 46, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)